(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
 
                      Permessi orari a recupero 
 
    1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi  dal  lavoro  previa
autorizzazione del  responsabile  preposto  all'unita'  organizzativa
presso cui presta servizio.  Tali  permessi  non  possono  essere  di
durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero  e  non
possono comunque superare le trentasei ore annue. 
    2. Per consentire al responsabile di adottare le misure  ritenute
necessarie per garantire la continuita' del  servizio,  la  richiesta
del permesso deve essere formulata in  tempo  utile  e  comunque  non
oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa  salvo  casi  di
particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile. 
    3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
i  due   mesi   successivi,   secondo   modalita'   individuate   dal
responsabile;  in  caso  di  mancato  recupero,   si   determina   la
proporzionale decurtazione della retribuzione. 
    4. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  41
(Permessi orari a recupero) del CCNL del 21 maggio 2018.