Art. 55. Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all'unita' organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore annue. 2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi, secondo modalita' individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 41 (Permessi orari a recupero) del CCNL del 21 maggio 2018.