Art. 55.
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa
autorizzazione del responsabile preposto all'unita' organizzativa
presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di
durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non
possono comunque superare le trentasei ore annue.
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute
necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta
del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non
oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di
particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
i due mesi successivi, secondo modalita' individuate dal
responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la
proporzionale decurtazione della retribuzione.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 41
(Permessi orari a recupero) del CCNL del 21 maggio 2018.