(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
Assenze per malattia in caso di gravi patologie  richiedenti  terapie
                              salvavita 
 
    1. In caso di patologie gravi che richiedano  terapie  salvavita,
come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia  ed  altre  ad  esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2,  sono
esclusi dal  computo  delle  assenze  per  malattia,  ai  fini  della
maturazione del periodo di comporto, i relativi  giorni  di  ricovero
ospedaliero, di day-hospital o accesso ambulatoriale e  convalescenza
post-intervento nonche' i giorni di assenza dovuti  all'effettuazione
delle citate terapie. In  tali  giornate  il  dipendente  ha  diritto
all'intero trattamento economico  di  cui  al  comma  11  lettera  a)
dell'art. 56 (Assenze per malattia). 
    2. L'attestazione della sussistenza delle  patologie  di  cui  al
comma  1  deve   essere   rilasciata   dalle   competenti   strutture
medico-legali delle aziende  sanitarie  locali  o  dagli  istituti  o
strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche  delle
pubbliche amministrazioni. 
    3. Rientrano nella disciplina del comma  1,  anche  i  giorni  di
assenza  dovuti  agli  effetti  collaterali  delle  citate   terapie,
comportanti incapacita' lavorativa. 
    4. I  giorni  di  assenza  dovuti  al  ricovero  ospedaliero,  al
day-hospital o accesso ambulatoriale, alle  terapie  e  agli  effetti
collaterali  delle  stesse,  di  cui  ai   commi   precedenti,   sono
debitamente  certificati  dalle  competenti  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale o dagli istituti o strutture accreditate  ove  e'
stata effettuata la terapia o dal medico competente.  Il  periodo  di
convalescenza post-intervento e'  certificato  anche  dal  medico  di
medicina generale. 
    5. La procedura per il riconoscimento della  grave  patologia  e'
attivata dal dipendente e, dalla data  dell'attestazione  di  cui  al
comma 2, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
    6. La disciplina del presente articolo si  applica  alle  assenze
per   l'effettuazione    delle    terapie    salvavita    intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva  del  presente
contratto collettivo nazionale. 
    7. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  43
(Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti  terapie
salvavita) del CCNL 21 maggio 2018.