Art. 57.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero
ospedaliero, di day-hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza
post-intervento nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione
delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto
all'intero trattamento economico di cui al comma 11 lettera a)
dell'art. 56 (Assenze per malattia).
2. L'attestazione della sussistenza delle patologie di cui al
comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture
medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli istituti o
strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle
pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di
assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie,
comportanti incapacita' lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al
day-hospital o accesso ambulatoriale, alle terapie e agli effetti
collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono
debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio
sanitario nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove e'
stata effettuata la terapia o dal medico competente. Il periodo di
convalescenza post-intervento e' certificato anche dal medico di
medicina generale.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e'
attivata dal dipendente e, dalla data dell'attestazione di cui al
comma 2, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze
per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente
contratto collettivo nazionale.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 43
(Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita) del CCNL 21 maggio 2018.