Art. 58. Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all'abrogata infermita' (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a diciotto mesi prorogabili per ulteriori diciotto in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all'art. 56, comma 11, lettera a) (Assenze per malattia). 2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio) del CCNL 21 maggio 2018.