(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e  infermita'  dovute  a
                          causa di servizio 
 
    1. In caso di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  o  a
malattia  professionale  o  all'abrogata  infermita'  (infortunio   o
malattia) riconosciuta al dipendente da causa  di  servizio,  seppure
nei limiti di cui al successivo comma 2,  il  dipendente  ha  diritto
alla conservazione del posto fino a  guarigione  clinica  certificata
dall'ente  istituzionalmente  preposto  e,  comunque,  non  oltre  il
periodo di conservazione del posto pari a diciotto  mesi  prorogabili
per ulteriori diciotto in casi particolarmente gravi. In tale periodo
di comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto  per
la malattia ordinaria, al dipendente spetta la  retribuzione  di  cui
all'art. 56, comma 11, lettera a) (Assenze per malattia). 
    2. Per le infermita' dovute a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, solo per  i  dipendenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni. 
    3. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  44
(Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita'  dovute  a
causa di servizio) del CCNL 21 maggio 2018.