Art. 59.
Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica
1. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente
inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, l'inquadramento
nell'area inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del
dipendente e' indisponibile ai fini della sua copertura. La
restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie
mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato
dall'organo collegiale come idoneo per il recupero della piena
efficienza fisica.
2. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nell'area
inferiore ha diritto alla conservazione del piu' favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi
dell'art. 4, comma 4 della legge n. 68/1999. Dal momento del nuovo
inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo
livello economico senza alcun riassorbimento del trattamento in
godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in
materia di infermita' per causa di servizio.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6
(Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica) del CCNL 20
settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999.