(Allegato-art. 59)
                              Art. 59. 
 
          Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica 
 
    1. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente
inidoneo allo svolgimento  delle  proprie  mansioni,  l'inquadramento
nell'area  inferiore  ha  carattere  temporaneo  ed  il   posto   del
dipendente  e'  indisponibile  ai  fini  della  sua   copertura.   La
restituzione  del  dipendente  allo  svolgimento   delle   originarie
mansioni del  profilo  di  provenienza  avviene  al  termine  fissato
dall'organo collegiale  come  idoneo  per  il  recupero  della  piena
efficienza fisica. 
    2. Nel caso  in  cui  il  dipendente  venga  collocato  nell'area
inferiore  ha  diritto  alla  conservazione   del   piu'   favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni  di  provenienza,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4 della legge n. 68/1999. Dal  momento  del  nuovo
inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva  del  nuovo
livello economico  senza  alcun  riassorbimento  del  trattamento  in
godimento, fatto salvo quanto  previsto  dalle  norme  in  vigore  in
materia di infermita' per causa di servizio. 
    3.  Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  6
(Mutamento di profilo  per  inidoneita'  psico-fisica)  del  CCNL  20
settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999.