Art. 59. Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica 1. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, l'inquadramento nell'area inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente e' indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall'organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica. 2. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nell'area inferiore ha diritto alla conservazione del piu' favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 68/1999. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio. 3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 (Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica) del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999.