Art. 60.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato e
integrato dalle successive disposizioni di legge, con le
specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui
agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 94, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sue definizioni),
inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, nonche' i premi
correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla
contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto
partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto, per ciascun
figlio, dall'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 151 del
2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi
i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della
maturazione della tredicesima mensilita' e sono retribuiti per intero
secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di
cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per
la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47 del decreto
legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalita' di cui al comma 2.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n.
151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 45
(Congedi dei genitori) del CCNL del 21 maggio 2018.