(Allegato-art. 60)
                              Art. 60. 
 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Al personale dipendente si applicano le  vigenti  disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita'
contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato  e
integrato  dalle   successive   disposizioni   di   legge,   con   le
specificazioni di cui al presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di  cui
agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n.  151  del  2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione di  cui
all'art. 94, comma 2, lettera c) (Retribuzione  e  sue  definizioni),
inclusi  i  ratei  di  tredicesima  ove  maturati,  nonche'  i  premi
correlati  alla  performance  secondo  i   criteri   previsti   dalla
contrattazione integrativa  ed  in  relazione  all'effettivo  apporto
partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per  lavoro
straordinario  e  delle   indennita'   per   prestazioni   disagiate,
pericolose o dannose per la salute. 
    3.  Nell'ambito  del  congedo  parentale  previsto,  per  ciascun
figlio, dall'art. 32, comma 1 del  decreto  legislativo  n.  151  del
2001, per le lavoratrici madri o  in  alternativa  per  i  lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi
i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono  le  ferie,
sono valutati ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nonche'  della
maturazione della tredicesima mensilita' e sono retribuiti per intero
secondo quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita',  di
cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo  per
la malattia del figlio), nei casi previsti dall'art. 47  del  decreto
legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai  lavoratori
padri sono riconosciuti trenta giorni  per  ciascun  anno,  computati
complessivamente per  entrambi  i  genitori,  di  assenza  retribuita
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    5. I periodi di assenza di cui ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto  legislativo  n.
151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore  padre  presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio  di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche  a  mezzo
di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o   altro   strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto  del  suddetto  termine  minimo.   Tale   disciplina   trova
applicazione anche nel caso di  proroga  dell'originario  periodo  di
astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma  6,  la  domanda  puo'  essere  presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  45
(Congedi dei genitori) del CCNL del 21 maggio 2018.