(Allegato-art. 61)
                              Art. 61. 
 
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 
 
    1. Allo scopo di favorire la riabilitazione  e  il  recupero  dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei  quali  sia  stato
accertato, da una struttura sanitaria  pubblica  o  convenzionata  in
base  alle  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti,  lo   stato   di
tossicodipendenza, di alcolismo cronico, di ludopatia o  di  disturbi
del comportamento alimentare e che si impegnino  a  sottoporsi  a  un
progetto  terapeutico  di   recupero   predisposto   dalle   predette
strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno  secondo  le
modalita' di sviluppo ed esecuzione del progetto: 
      a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera  durata
del  progetto  di  recupero,  con  corresponsione   del   trattamento
economico previsto per le assenze per malattia; 
      b) concessione di permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto; 
      c) riduzione dell'orario di lavoro,  con  l'applicazione  degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; 
      d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa  area  di
inquadramento contrattuale diversi da quelli  abituali,  quando  tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce  il  progetto  di
recupero come supporto della terapia in atto. 
    2. I dipendenti, i cui parenti  entro  il  secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo grado ovvero il coniuge o il  convivente  ai
sensi della legge n. 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste
dal comma 1 ed abbiano iniziato a  dare  attuazione  al  progetto  di
recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia  per
l'intera durata del progetto medesimo. 
    3. I periodi di assenza di cui al presente articolo  non  vengono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto  per
le assenze per malattia. 
    4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'azienda o ente
nei  quindici  giorni  successivi  alla  data  di  completamento  del
progetto di recupero. 
    5. Qualora risulti che i dipendenti di cui  al  comma  1  non  si
sottopongono per loro volonta' alle  previste  terapie,  l'azienda  o
ente puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli
stessi  allo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa,   con   le
modalita' previste  dalle  disposizioni  relative  alle  assenze  per
malattia. 
    6. Qualora, durante  il  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,  vengano  meno  i  motivi  che  hanno   giustificato   la
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il  dipendente
e' tenuto a riprendere servizio di  propria  iniziativa  o  entro  il
termine appositamente fissato dall'azienda o ente. 
    7. Nei confronti del dipendente che,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al  comma
6, il rapporto di lavoro e'  risolto  nel  rispetto  della  normativa
disciplinare. 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  47
(Tutela dei dipendenti in particolari  condizioni  psicofisiche)  del
CCNL del 21 maggio 2018.