(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle attivita'
formative programmate dall'azienda  o  ente  -  permessi  retribuiti,
nella misura massima individuale di centocinquanta  ore  per  ciascun
anno solare e nel limite massimo, arrotondato  all'unita'  superiore,
del 3%  del  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso
ciascuna azienda o ente all'inizio di ogni anno. 
    2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori  con
rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a  sei
mesi  continuativi,  comprensivi   anche   di   eventuali   proroghe.
Nell'ambito del medesimo limite percentuale gia' stabilito dal  comma
1, essi sono concessi nella misura  massima  individuale  di  cui  al
medesimo comma 1, riproporzionata alla  durata  temporale,  nell'anno
solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 
    3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo  determinato,  di
cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti  per  il
diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui  all'art.  10
della legge n. 300 del 1970. 
    4.  I  permessi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi   per   la
partecipazione  a  corsi,  svolti  anche  in  modalita'   telematica,
destinati  al  conseguimento  di  titoli  di   studio   universitari,
post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora  non
svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e  di
qualificazione  professionale,  statali,  pareggiate   o   legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di  titoli  di  studio
legali  o  attestati  professionali   riconosciuti   dall'ordinamento
pubblico nonche' per sostenere i relativi esami. 
    5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai  corsi
ha diritto all'assegnazione  a  turni  di  lavoro  che  agevolino  la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli  esami  e  non  puo'
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al  lavoro
nei  giorni  festivi  o  di  riposo  settimanale.  Nell'ambito  della
contrattazione  integrativa,  potranno  essere   previste   ulteriori
tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di  perfezionamento  anche  organizzati
dall'Unione  europea,  finalizzati  alla  acquisizione  di  specifica
professionalita'  ovvero  corsi   di   formazione   in   materia   di
integrazione dei soggetti  svantaggiati  sul  piano  lavorativo,  nel
rispetto delle priorita' di cui al comma 6. 
    6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del
3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo  il
seguente ordine di priorita': 
      a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di  studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 
      b) dipendenti che frequentino per la prima volta  gli  anni  di
corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,  nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli  anni  ancora  precedenti
escluso il primo, ferma restando, per  gli  studenti  universitari  e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); 
      c) dipendenti ammessi a frequentare  le  attivita'  didattiche,
che non si trovino nelle condizioni di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
nonche' i dipendenti di cui al comma 12. 
    7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al  comma  6,
la  precedenza  e'  accordata,   nell'ordine,   ai   dipendenti   che
frequentino corsi di  studio  della  scuola  media  inferiore,  della
scuola  media  superiore,  universitari  o  post-universitari  o  che
frequentino i corsi di cui al comma 12. 
    8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri  indicati  nei
commi 6 e 7 sussista ancora parita' di condizioni,  sono  ammessi  al
beneficio i dipendenti che non abbiano  mai  usufruito  dei  permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso  e,  in  caso  di
ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente  di  eta'.  Ulteriori
condizioni  che  diano  titolo  a  precedenza  sono  definite   dalla
contrattazione integrativa. 
    9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo  i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi, il certificato di  iscrizione  e,  al  termine  degli  stessi,
l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se
con esito negativo. In  mancanza  delle  predette  certificazioni,  i
permessi gia' utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi
personali  o,  a  domanda,  come  ferie  o  riposi  compensativi  per
straordinario gia' effettuato. 
    10.  Nel  caso  in  cui  il  conseguimento  del  titolo   preveda
l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potra' valutare con  il
dipendente, nel rispetto delle incompatibilita' e delle  esigenze  di
servizio, modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che
facilitino il conseguimento del titolo stesso. 
    11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel  comma
4 il dipendente in alternativa  ai  permessi  previsti  nel  presente
articolo puo' utilizzare, per il solo giorno  della  prova,  anche  i
permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente  dal  presente
CCNL per la partecipazione agli esami. 
    12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
o a tempo determinato,  ai  sensi  del  comma  1,  iscritti  a  corsi
universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale,  i
permessi per motivi di studio sono concessi  in  misura  ridotta,  in
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso  di  laurea
rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo  studente  a
tempo parziale. 
    13. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  48
(Diritto allo studio) del CCNL del 21 maggio 2018.