(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                         Confronto regionale 
 
    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle amministrazioni
nel rispetto dell'art. 40 del decreto  legislativo  n.  165/2001,  le
regioni entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto,  previo  confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di  indirizzo
agli enti o aziende - anche per lo svolgimento  della  contrattazione
collettiva  integrativa,  ove  prevista   ai   sensi   dell'art.   29
(Contrattazione collettiva integrativa), nelle seguenti materie: 
      a) metodologie di utilizzo da parte  delle  amministrazioni  di
una quota dei minori oneri derivanti dalla  riduzione  stabile  della
dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 90  ed  all'art.  91
del CCNL del 17 dicembre 2020; 
      b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale  e
di performance dei dirigenti; 
      c) criteri di  allocazione  delle  risorse  che  finanziano  il
salario accessorio previste da specifiche disposizioni di  legge  per
le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto
della perequazione e compensazione a livello regionale; 
      d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 maggio  2010
delle  Aree  IV  e  III   con   riferimento   alla   sola   dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa, relativo  alle  aspettative
per  motivi  di   assistenza   umanitaria,   all'emergenza   e   alla
cooperazione; 
      e)  indicazioni   per   la   realizzazione   della   formazione
manageriale  e  formazione  continua,  comprendente   l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente; 
      f) modalita' di incremento del Fondo in caso di  aumento  della
dotazione organica o dei servizi anche  ad  invarianza  di  essa,  ai
sensi dell'art. 90 e dell'art. 91 del CCNL del 17 dicembre 2020; 
      g) progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR. 
    2. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  47  del
CCNL 16 luglio 2024.