Art. 28.
Confronto regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle amministrazioni
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, le
regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
agli enti o aziende - anche per lo svolgimento della contrattazione
collettiva integrativa, ove prevista ai sensi dell'art. 29
(Contrattazione collettiva integrativa), nelle seguenti materie:
a) metodologie di utilizzo da parte delle amministrazioni di
una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 90 ed all'art. 91
del CCNL del 17 dicembre 2020;
b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e
di performance dei dirigenti;
c) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il
salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per
le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto
della perequazione e compensazione a livello regionale;
d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 maggio 2010
delle Aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa, relativo alle aspettative
per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla
cooperazione;
e) indicazioni per la realizzazione della formazione
manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
f) modalita' di incremento del Fondo in caso di aumento della
dotazione organica o dei servizi anche ad invarianza di essa, ai
sensi dell'art. 90 e dell'art. 91 del CCNL del 17 dicembre 2020;
g) progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 47 del
CCNL 16 luglio 2024.