(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
           Contrattazione collettiva integrativa: materie 
 
    1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: 
      a) la definizione di un diverso criterio  di  riparto,  tra  le
varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di  cui  all'art.  90
(Fondo retribuzione di posizione) e di quelle di cui all'art. 91  del
CCNL 17 dicembre 2020; 
      b)  i  criteri  per  la  determinazione  e  attribuzione  della
retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi'  definite  le
misure  percentuali  di   cui   all'art.   13   (Differenziazione   e
variabilita' della retribuzione di risultato); 
      c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti
da specifiche disposizioni di legge,  nell'ambito  delle  risorse  da
queste stabilite, nonche' la correlazione tra i suddetti  compensi  e
la retribuzione di risultato; 
      d) i criteri generali per la definizione dei piani  di  welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 15; 
      e)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' delle innovazioni  inerenti  all'organizzazione  dei
servizi; 
      f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo  sciopero,  ai  sensi  della  legge  n.
146/1990 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto
previsto dalle specifiche disposizioni dell'accordo  dell'area  della
dirigenza sanitaria, professionale,  tecnica  ed  amministrativa  del
Servizio sanitario nazionale del 25  settembre  2001  in  materia  di
norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici  essenziali,
anche per quanto concerne i soggetti  sindacali  legittimati  a  tale
contrattazione integrativa; 
      g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola  di
salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17 dicembre  2020,
al fine di definire quanto demandato alla contrattazione  integrativa
da tale articolo; 
      h) i criteri  per  l'attribuzione  dei  compensi  professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure  previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e  delle
disposizioni contrattuali previste in  materia  dai  precedenti  CCNL
della preesistente Area III che, pertanto, sono confermate; 
      i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato
del  dirigente  in  ragione  dell'impegno  richiesto,  nel  caso   di
affidamento di un incarico  di  sostituzione  o  di  un  incarico  ad
interim  per  il  periodo  di  affidamento  dell'incarico,  ai  sensi
dell'art. 73, commi 7 e  8  del  CCNL  17  dicembre  2020;  eventuale
integrazione della retribuzione di risultato nel caso di  affidamento
di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, quali ad esempio
quello di responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale  (RTD)
e di data protection officer (DPO); 
      j)  i  criteri  generali  per   l'attribuzione   dei   proventi
dell'attivita' di supporto alla libera professionale intramuraria dei
dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'azienda; 
      k) l'eventuale elevazione della misura prevista  dall'art.  53,
comma 6, del CCNL del 16 luglio 2024  (Pronta  disponibilita')  primo
periodo per remunerare la pronta disponibilita', con relativo onere a
carico del Fondo di cui  all'art.  91  del  CCNL  17  dicembre  2020,
nonche' la definizione degli importi corrisposti in caso di  chiamata
di cui allo stesso comma 6 ultimo  periodo,  nell'ambito  dei  valori
minimi e massimi ivi indicati; 
      l)   le   linee   di   indirizzo   e   criteri   generali   per
l'individuazione delle misure concernenti la salute  e  la  sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
      m)  i  criteri  per  l'attribuzione  degli  incentivi  per   lo
svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art.  45  del  decreto
legislativo n. 36/2013; 
      n) i criteri  di  priorita'  per  l'accesso  al  lavoro  agile,
nonche' l'individuazione in cui  e'  possibile  estendere  il  numero
delle giornate di prestazioni rese in modalita' agile. 
    2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle  di
cui al comma 1, lettere e), f), l) ed n). 
    3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6, sono quelle  di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d, g), h), i), j), k) ed m). 
    4. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  48  del
CCNL 16 luglio 2024.