Art. 29.
Contrattazione collettiva integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le
varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90
(Fondo retribuzione di posizione) e di quelle di cui all'art. 91 del
CCNL 17 dicembre 2020;
b) i criteri per la determinazione e attribuzione della
retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi' definite le
misure percentuali di cui all'art. 13 (Differenziazione e
variabilita' della retribuzione di risultato);
c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti
da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito delle risorse da
queste stabilite, nonche' la correlazione tra i suddetti compensi e
la retribuzione di risultato;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 15;
e) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla
professionalita' delle innovazioni inerenti all'organizzazione dei
servizi;
f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.
146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto
previsto dalle specifiche disposizioni dell'accordo dell'area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del
Servizio sanitario nazionale del 25 settembre 2001 in materia di
norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali,
anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale
contrattazione integrativa;
g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di
salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17 dicembre 2020,
al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa
da tale articolo;
h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e delle
disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL
della preesistente Area III che, pertanto, sono confermate;
i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato
del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di
affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico ad
interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi
dell'art. 73, commi 7 e 8 del CCNL 17 dicembre 2020; eventuale
integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento
di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, quali ad esempio
quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD)
e di data protection officer (DPO);
j) i criteri generali per l'attribuzione dei proventi
dell'attivita' di supporto alla libera professionale intramuraria dei
dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'azienda;
k) l'eventuale elevazione della misura prevista dall'art. 53,
comma 6, del CCNL del 16 luglio 2024 (Pronta disponibilita') primo
periodo per remunerare la pronta disponibilita', con relativo onere a
carico del Fondo di cui all'art. 91 del CCNL 17 dicembre 2020,
nonche' la definizione degli importi corrisposti in caso di chiamata
di cui allo stesso comma 6 ultimo periodo, nell'ambito dei valori
minimi e massimi ivi indicati;
l) le linee di indirizzo e criteri generali per
l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro;
m) i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo
svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto
legislativo n. 36/2013;
n) i criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile,
nonche' l'individuazione in cui e' possibile estendere il numero
delle giornate di prestazioni rese in modalita' agile.
2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di
cui al comma 1, lettere e), f), l) ed n).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6, sono quelle di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d, g), h), i), j), k) ed m).
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 48 del
CCNL 16 luglio 2024.