ART. 126
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate
residenti
(articolo 117 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 82 comma 1, lettere a)
e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con i
requisiti di cui all'articolo 129 possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllanti e
a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo
per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa,
come definita dall'articolo 64, mediante una stabile organizzazione,
come definita dall'articolo 183, che assume la qualifica di
consolidante.
3. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi del
requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati
appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato
un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo
82, comma 1, lettere a) e b), possono designare una societa'
residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma
4, controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 129, a
esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma 4, su cui
parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359,
comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui
all'articolo 129. La controllata designata non puo' esercitare
l'opzione con le societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del
presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di consolidante, acquisisce
tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 126 a
135 per le societa' o enti controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere
verificati in capo al soggetto controllante non residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla condizione che il
soggetto controllante non residente designi la controllata residente
assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita' previste
dall'articolo 135 per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del
compimento del triennio o di revoca dell'opzione, le perdite fiscali
risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 131 sono
attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata
designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del
triennio, il soggetto controllante non residente puo' designare, tra
le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra
controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente
comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'articolo 135 per le societa' o enti controllanti relativamente
ai precedenti periodi d'imposta di validita' della tassazione di
gruppo, in solido con la societa' designata nei cui confronti cessa
il requisito del controllo.
4. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d),
controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in
qualita' di controllata mediante una stabile organizzazione come
definita dall'articolo 129, comma 2.
5. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione
ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Al termine del
triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro
triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i
termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al secondo periodo si applica al termine di ciascun triennio.
In caso di rinnovo tacito dell'opzione la societa' o ente
controllante puo' modificare il criterio utilizzato, ai sensi
dell'articolo 132, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle
perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione
di gruppo o di revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno
prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel
caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 132.