(Testo unico imposte sui redditi-art. 126)
                              ART. 126 
Soggetti ammessi alla tassazione di  gruppo  di  imprese  controllate
                              residenti 
(articolo 117 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa'  controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 82 comma 1, lettere  a)
e  b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto  di  controllo  di  cui
all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile,  con  i
requisiti di cui all'articolo 129 possono  congiuntamente  esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo. 
2. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1,  lettera  d),  possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllanti  e
a condizione: 
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore  un  accordo
per evitare la doppia imposizione; 
b) di esercitare nel territorio dello Stato  un'attivita'  d'impresa,
come definita dall'articolo 64, mediante una stabile  organizzazione,
come  definita  dall'articolo  183,  che  assume  la   qualifica   di
consolidante. 
3. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi  del
requisito di cui alla lettera b) del  comma  2,  residenti  in  Stati
appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato
un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di  informazioni,  che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo
82, comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono  designare  una  societa'
residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al  comma
4, controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,  numero  1),
del codice  civile  con  i  requisiti  di  cui  all'articolo  129,  a
esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo  congiuntamente  con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma 4, su cui
parimenti essi esercitano il controllo ai sensi  dell'articolo  2359,
comma 1, numero  1),  del  codice  civile  con  i  requisiti  di  cui
all'articolo  129.  La  controllata  designata  non  puo'  esercitare
l'opzione con le societa' da cui e'  partecipata.  Agli  effetti  del
presente comma: 
a) la controllata designata, in qualita' di consolidante,  acquisisce
tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli  da  126  a
135 per le societa' o enti controllanti; 
b) i requisiti  del  controllo  di  cui  al  comma  1  devono  essere
verificati in capo al soggetto controllante non residente; 
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata  alla  condizione  che  il
soggetto controllante non residente designi la controllata  residente
assumendo,  in   via   sussidiaria,   le   responsabilita'   previste
dall'articolo 135 per le societa' o enti controllanti; 
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di  gruppo  prima  del
compimento del triennio o di revoca dell'opzione, le perdite  fiscali
risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui   all'articolo   131   sono
attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte,  al
netto di quelle  utilizzate,  e  nei  cui  confronti  viene  meno  il
requisito del controllo secondo  i  criteri  stabiliti  dai  soggetti
interessati; 
e) se il requisito del  controllo  nei  confronti  della  controllata
designata  cessa  per  qualsiasi  motivo  prima  del  compimento  del
triennio, il soggetto controllante non residente puo' designare,  tra
le  controllate  appartenenti  al  medesimo   consolidato,   un'altra
controllata residente avente le caratteristiche di  cui  al  presente
comma senza che si interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
controllata   designata   assume    le    responsabilita'    previste
dall'articolo 135 per le societa' o enti  controllanti  relativamente
ai precedenti periodi d'imposta  di  validita'  della  tassazione  di
gruppo, in solido con la societa' designata nei cui  confronti  cessa
il requisito del controllo. 
4.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  82,  comma  1,  lettera   d),
controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),  del
codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  in
qualita' di controllata  mediante  una  stabile  organizzazione  come
definita dall'articolo 129, comma 2. 
5. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione
ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Al termine del
triennio l'opzione si intende  tacitamente  rinnovata  per  un  altro
triennio a meno che non  sia  revocata,  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti per la comunicazione dell'opzione.  La  disposizione
di cui al secondo periodo si applica al termine di ciascun  triennio.
In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione  la   societa'   o   ente
controllante  puo'  modificare  il  criterio  utilizzato,  ai   sensi
dell'articolo  132,  comma  4,  per  l'eventuale  attribuzione  delle
perdite residue, in caso di interruzione anticipata della  tassazione
di gruppo o di  revoca  dell'opzione,  alle  societa'  che  le  hanno
prodotte, nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare  l'opzione.  Nel
caso venga meno il requisito del controllo  di  cui  al  comma  1  si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 132.