(Testo unico imposte sui redditi-art. 127)
                              ART. 127 
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione 
(articolo 118 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. L'esercizio dell'opzione  per  la  tassazione  di  gruppo  di  cui
all'articolo 126 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale corrispondente alla somma algebrica dei  redditi  complessivi
netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per  l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto  a
nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica  degli
imponibili, la liquidazione dell'unica imposta  dovuta  o  dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per  i  redditi
prodotti all'estero di cui all'articolo 185: 
a) per reddito complessivo deve  intendersi  il  reddito  complessivo
globale; 
b) la quota di imposta italiana fino a  concorrenza  della  quale  e'
accreditabile  l'imposta  estera  e'  calcolata   separatamente   per
ciascuno dei soggetti partecipanti al  consolidato,  e  per  ciascuno
Stato; 
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del
compimento del triennio  o  di  revoca  dell'opzione  il  diritto  al
riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di  cui  all'articolo
185, comma 6, compete  ai  soggetti  che  hanno  prodotto  i  redditi
all'estero. 
3. Le perdite fiscali relative  agli  esercizi  anteriori  all'inizio
della tassazione di gruppo  di  cui  alla  presente  sezione  possono
essere  utilizzate  solo  dalle  societa'  cui  si  riferiscono.   Le
eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli  stessi  esercizi
possono essere  utilizzate  dalla  societa'  o  ente  controllante  o
alternativamente  dalle   societa'   cui   competono.   Resta   ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 86, commi  da
1 a 5, del testo unico in materia di versamenti e di  riscossione  di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
4. Gli  obblighi  di  versamento  a  saldo  e  in  acconto  competono
esclusivamente alla controllante.  L'acconto  dovuto  e'  determinato
sulla base dell'imposta relativa  al  periodo  precedente,  al  netto
delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute  d'acconto,
come indicata nella dichiarazione dei redditi,  presentata  ai  sensi
dell'articolo  131.  Per  il  primo   esercizio   la   determinazione
dell'acconto dovuto  dalla  controllante  e'  effettuata  sulla  base
dell'imposta, al netto delle  detrazioni,  dei  crediti  d'imposta  e
delle ritenute d'acconto, corrispondente  alla  somma  algebrica  dei
redditi  relativi  al  periodo   precedente   come   indicati   nelle
dichiarazioni dei redditi presentate  per  il  periodo  stesso  dalle
societa' singolarmente considerate. Si applicano, in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui all'articolo 74, commi 3, lettere a), b) e c),  e
4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
5. Non concorrono alla formazione del reddito  imponibile  in  quanto
escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al  comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.