ART. 127
Effetti dell'esercizio dell'opzione
(articolo 118 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 126 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi
netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a
nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli
imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi
prodotti all'estero di cui all'articolo 185:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo
globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e'
accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per
ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno
Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del
compimento del triennio o di revoca dell'opzione il diritto al
riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo
185, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi
all'estero.
3. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio
della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono
essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le
eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi
possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o
alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 86, commi da
1 a 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
4. Gli obblighi di versamento a saldo e in acconto competono
esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato
sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto
delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi
dell'articolo 131. Per il primo esercizio la determinazione
dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e
delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei
redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle
dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle
societa' singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 74, commi 3, lettere a), b) e c), e
4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
5. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.