(Testo unico imposte sui redditi-art. 128)
                              ART. 128 
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione 
(articolo 119 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'  legale  solo
in qualita' di controllante o solo in qualita' di  controllata  e  la
sua  efficacia  e'  subordinata   al   verificarsi   delle   seguenti
condizioni: 
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa'  controllata
con quello della societa' o ente controllante; 
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna  controllata
e dell'ente o societa' controllante; 
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata  presso  la
societa' o ente controllante ai fini  della  notifica  degli  atti  e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione prevista dall'articolo  126.  L'elezione  di  domicilio  e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione  di
accertamento o di  irrogazione  delle  sanzioni  relative  all'ultimo
esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di  cui
all'articolo 131; 
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato
all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. 
2. Non viene meno  l'efficacia  dell'opzione  nel  caso  in  cui  per
effetto di operazioni di fusione,  di  scissione  e  di  liquidazione
volontaria si determinano all'interno  dello  stesso  esercizio  piu'
periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 136  stabilisce  le
modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per  pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale.