ART. 128
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
(articolo 119 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo
in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la
sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata
con quello della societa' o ente controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata
e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la
societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione prevista dall'articolo 126. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di
accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo
esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui
all'articolo 131;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato
all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per
effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione
volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu'
periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 136 stabilisce le
modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale.