ART. 129
Definizione del requisito di controllo
(articolo 120 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la
quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto
esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346
del codice civile.
2. Si considerano altresi' controllate le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato, come definite dall'articolo 183, dei soggetti
di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), residenti in Stati
appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato
un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con
i requisiti di cui al medesimo comma.
3. Il requisito del controllo di cui all'articolo 126, comma 1, deve
sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale
la societa' o ente controllante e la societa' controllata si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione.