(Testo unico imposte sui redditi-art. 129)
                              ART. 129 
               Definizione del requisito di controllo 
(articolo 120 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate  le
societa' per azioni, in accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'
limitata: 
a)  al  cui  capitale  sociale  la  societa'  o  l'ente  controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento, da determinarsi relativamente  all'ente  o  societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo,  senza  considerare  le  azioni
prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile; 
b) al cui  utile  di  bilancio  la  societa'  o  l'ente  controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento da determinarsi  relativamente  all'ente  o  societa'
controllante,  tenendo  conto   della   eventuale   demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare  la
quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto  di  voto
esercitabile nell'assemblea generale  richiamata  dall'articolo  2346
del codice civile. 
2. Si considerano altresi' controllate le stabili organizzazioni  nel
territorio dello Stato, come definite dall'articolo 183, dei soggetti
di cui all'articolo 82, comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati
appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato
un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di  informazioni,  che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con
i requisiti di cui al medesimo comma. 
3. Il requisito del controllo di cui all'articolo 126, comma 1,  deve
sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente  al  quale
la  societa'  o  ente  controllante  e  la  societa'  controllata  si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione.