(Testo unico imposte sui redditi-art. 130)
                              ART. 130 
                 Obblighi delle societa' controllate 
(articolo 121 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  Per  effetto  dell'esercizio  congiunto   dell'opzione   di   cui
all'articolo  126,  ciascuna  societa'  controllata,  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 136, deve: 
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi  al  fine  di
comunicare alla societa' o ente controllante  la  determinazione  del
proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle  detrazioni
e dei crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili  ai
sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti  e  di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo  2025,  n.  33,  e
degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere  allegato
il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente  alle
modifiche apportate dalla legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con  le
indicazioni richieste relative  ai  componenti  negativi  di  reddito
dedotti; 
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni  ceduti
e  acquistati  secondo  il  regime  di  neutralita'  fiscale  di  cui
all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo previgente alle modifiche apportate  dalla  legge  24  dicembre
2007, n. 244, specificando la differenza residua tra valore di  libro
e valore fiscale riconosciuto; 
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa'  controllante
per consentire a quest'ultima l'adempimento  degli  obblighi  che  le
competono  nei  confronti  dell'Amministrazione   finanziaria   anche
successivamente al periodo di validita' dell'opzione.