ART. 130
Obblighi delle societa' controllate
(articolo 121 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'articolo 126, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 136, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di
comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del
proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni
e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai
sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e
degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato
il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le
indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito
dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni ceduti
e acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244, specificando la differenza residua tra valore di libro
e valore fiscale riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa' controllante
per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le
competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche
successivamente al periodo di validita' dell'opzione.