(Testo unico imposte sui redditi-art. 132)
                              ART. 132 
Interruzione della tassazione di  gruppo  prima  del  compimento  del
                              triennio 
(articolo 124 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Se il requisito del controllo, cosi' come  definito  dall'articolo
126, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa'  o  dell'ente  controllante,  per  il  periodo
d'imposta in  cui  viene  meno  tale  requisito,  viene  aumentato  o
diminuito per un importo corrispondente: 
a) agli interessi  passivi  dedotti  o  non  dedotti  nei  precedenti
esercizi del triennio per effetto di  quanto  previsto  dall'articolo
97, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo previgente alle modifiche apportate  dalla  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
b) alla residua differenza tra il valore di libro  e  quello  fiscale
riconosciuto  dei  beni  acquisiti  dalla  stessa  societa'  o   ente
controllante o da altra societa' controllata  secondo  il  regime  di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo  previgente  alle
modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Il  primo
periodo si applica nel caso in cui il requisito del  controllo  venga
meno anche nei confronti della sola societa'  cedente  o  della  sola
societa' cessionaria. 
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno  del
requisito del controllo: 
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato  a
titolo d'acconto se  il  versamento  complessivamente  effettuato  e'
inferiore a quello dovuto relativamente alle societa'  per  le  quali
continua la validita' dell'opzione; 
b) ciascuna societa' controllata deve  effettuare  l'integrazione  di
cui alla lettera a) riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti
dalla comunicazione di cui all'articolo 130. 
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con  le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 136, la  societa'
o l'ente controllante  puo'  attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i
versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,
alle controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito  del
controllo. 
4.  Le  perdite  fiscali  risultanti  dalla  dichiarazione   di   cui
all'articolo 131, i  crediti  chiesti  a  rimborso  e,  salvo  quanto
previsto dal comma 3,  le  eccedenze  riportate  a  nuovo  permangono
nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante.  In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le  perdite  fiscali
risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui   all'articolo   131   sono
attribuite alle societa' che le hanno prodotte  al  netto  di  quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del  controllo
secondo i criteri stabiliti dai  soggetti  interessati.  Il  criterio
utilizzato per l'eventuale attribuzione  delle  perdite  residue,  in
caso di interruzione anticipata  della  tassazione  di  gruppo,  alle
societa' che  le  hanno  prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle
entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in
caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 126, comma
5. 
5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa' o l'ente
controllante  e'  tenuto  a  comunicare  all'Agenzia  delle   entrate
l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. 
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche nel caso  di
fusione  di  una  societa'  controllata  in  altra  non  inclusa  nel
consolidato. Nel caso di fusione della societa' o  ente  controllante
con societa' o enti non appartenenti al consolidato,  il  consolidato
puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in  grado  di
dimostrare,  anche  dopo  l'effettuazione  di  tali  operazioni,   la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle  disposizioni  di  cui
agli articoli 126 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai  fini
della continuazione del consolidato, la societa' o ente  controllante
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma
1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo  Statuto
dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all'articolo  136
sono  disciplinati  gli  eventuali  ulteriori  casi  di  interruzione
anticipata del consolidato. 
7.  La  societa'  o  ente  controllante  che  intende  continuare  ad
avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha  presentato  l'istanza
di interpello prevista dal comma 6 ovvero, avendola  presentata,  non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza  nella
dichiarazione dei redditi. 
8. L'articolo 127, comma 5, si applica anche relativamente alle somme
percepite o versate tra le societa' del comma 1  per  compensare  gli
oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.