ART. 132
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
triennio
(articolo 124 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo
126, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo
d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o
diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti
esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo
97, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244.
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale
riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente
controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il primo
periodo si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga
meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola
societa' cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del
requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a
titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e'
inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali
continua la validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di
cui alla lettera a) riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti
dalla comunicazione di cui all'articolo 130.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 136, la societa'
o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i
versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo,
alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del
controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui
all'articolo 131, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto
previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono
nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali
risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 131 sono
attribuite alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo
secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio
utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in
caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle
societa' che le hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle
entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in
caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 126, comma
5.
5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa' o l'ente
controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate
l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche nel caso di
fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel
consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante
con societa' o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato
puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui
agli articoli 126 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini
della continuazione del consolidato, la societa' o ente controllante
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto
dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all'articolo 136
sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione
anticipata del consolidato.
7. La societa' o ente controllante che intende continuare ad
avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 6 ovvero, avendola presentata, non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
8. L'articolo 127, comma 5, si applica anche relativamente alle somme
percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli
oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.