(Testo unico imposte sui redditi-art. 133)
                              ART. 133 
                         Revoca dell'opzione 
(articolo 125 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le  disposizioni  dell'articolo  132,  comma  1,  lettera  b),  si
applicano sia nel caso di revoca  dell'opzione  di  cui  all'articolo
126, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa'
di cui alla predetta lettera b). 
2. Nel caso di  revoca  dell'opzione,  gli  obblighi  di  acconto  si
calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente considerata
con  riferimento  ai  redditi  propri  cosi'  come  risultanti  dalle
comunicazioni di cui all'articolo 130.  Si  applica  la  disposizione
dell'articolo 132, comma 4. La  societa'  o  l'ente  controllante  e'
tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite
residue attribuite a ciascun  soggetto,  secondo  le  modalita'  e  i
termini previsti per la comunicazione della revoca. 
3. L'articolo 127, comma 5, si applica anche relativamente alle somme
percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per  compensare
gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo  relativi
all'imposta sulle societa'.