ART. 133
Revoca dell'opzione
(articolo 125 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le disposizioni dell'articolo 132, comma 1, lettera b), si
applicano sia nel caso di revoca dell'opzione di cui all'articolo
126, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa'
di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di acconto si
calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente considerata
con riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti dalle
comunicazioni di cui all'articolo 130. Si applica la disposizione
dell'articolo 132, comma 4. La societa' o l'ente controllante e'
tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite
residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita' e i
termini previsti per la comunicazione della revoca.
3. L'articolo 127, comma 5, si applica anche relativamente alle somme
percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per compensare
gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.