ART. 134
Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione
(articolo 126 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 126 le
societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui
redditi delle societa'.
2. Nel caso di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta
amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia'
avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la
dichiarazione della liquidazione giudiziale o il provvedimento che
ordina la liquidazione.