(Testo unico imposte sui redditi-art. 134)
                              ART. 134 
          Limiti all'efficacia e all'esercizio dell'opzione 
(articolo 126 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Non possono  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo  126  le
societa' che fruiscono di riduzione  dell'aliquota  dell'imposta  sui
redditi delle societa'. 
2. Nel caso di  liquidazione  giudiziale  e  di  liquidazione  coatta
amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia'
avvenuto, cessa  dall'inizio  dell'esercizio  in  cui  interviene  la
dichiarazione della liquidazione giudiziale o  il  provvedimento  che
ordina la liquidazione.