ART. 135
Responsabilita'
(articolo 127 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi,
riferita al reddito complessivo globale risultante dalla
dichiarazione di cui all'articolo 131;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima
dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista
dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi
propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e
dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del
medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del
reddito complessivo globale di cui all'articolo 131;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di
cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso
la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e'
responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore
imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito
complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui
all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio
reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di
liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in
conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei
redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita
al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui
all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio
reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento
alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo
prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di
liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in
conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei
redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).
3. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei
confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il
soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata
copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 128.