(Testo unico imposte sui redditi-art. 135)
                              ART. 135 
                           Responsabilita' 
(articolo 127 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile: 
a) per la maggiore imposta accertata e per  gli  interessi  relativi,
riferita   al   reddito   complessivo   globale   risultante    dalla
dichiarazione di cui all'articolo 131; 
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento  alla  medesima
dichiarazione,  a  seguito  dell'attivita'  di   controllo   prevista
dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  600,  riferita  alle  dichiarazioni  dei  redditi
propria  di  ciascun  soggetto  che  partecipa   al   consolidato   e
dell'attivita'  di  liquidazione  di  cui  all'articolo  36-bis   del
medesimo decreto; 
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione  del
reddito complessivo globale di cui all'articolo 131; 
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla  sanzione  di
cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha  commesso
la violazione. 
2. Ciascuna societa' controllata  che  partecipa  al  consolidato  e'
responsabile: 
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante  per  la  maggiore
imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita  al  reddito
complessivo   globale   risultante   dalla   dichiarazione   di   cui
all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul  proprio
reddito  imponibile,  e  per  le  somme  che  risultano  dovute,  con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita'  di
controllo prevista dall'articolo 36-ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  dell'attivita'  di
liquidazione di cui all'articolo  36-bis  del  medesimo  decreto,  in
conseguenza della rettifica operata sulla propria  dichiarazione  dei
redditi; 
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita
al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di  cui
all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul  proprio
reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento
alla medesima dichiarazione, a seguito  dell'attivita'  di  controllo
prevista  dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   e   dell'attivita'   di
liquidazione di cui all'articolo  36-bis  del  medesimo  decreto,  in
conseguenza della rettifica operata sulla propria  dichiarazione  dei
redditi; 
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). 
3.  L'eventuale  rivalsa  della  societa'  o  ente  controllante  nei
confronti delle  societa'  controllate  perde  efficacia  qualora  il
soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata
copia degli atti  e  dei  provvedimenti  entro  il  ventesimo  giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 128.