(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 39)
                               Art. 39 
 
 
                           Rinvio esterno 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente codice  si  applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili
o espressione di principi generali. 
    2. Le notificazioni degli atti del processo  amministrativo  sono
comunque disciplinate dal codice di procedura civile  e  dalle  leggi
speciali  concernenti  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in
materia civile.