(CODICE CIVILE-art. 75)
                              Art. 75. 
 
                      (Linee della parentela). 
 
  Sono parenti in linea  retta  le  persone  di  cui  l'una  discende
dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo  uno  stipite
comune, non discendono l'una dall'altra.