(CODICE CIVILE-art. 76)
                              Art. 76. 
 
                        (Computo dei gradi). 
 
  Nella linea retta si computano altrettanti  gradi  quante  sono  le
generazioni, escluso lo stipite. 
 
  Nella linea collaterale i gradi  si  computano  dalle  generazioni,
salendo da uno dei parenti fino  allo  stipite  comune  e  da  questo
discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.