(CODICE CIVILE-art. 78)
                              Art. 78. 
 
                            (Affinita'). 
 
  L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge  e  i  parenti  dell'altro
coniuge. 
 
  Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno dei coniugi,
egli e' affine dell'altro coniuge. 
 
  L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del  coniuge
da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo, salvi gli effetti di  cui
all'art. 87, n. 4.