(Allegato B - art. 17)
                              Art. 17. 
 
  Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri  di  culto  sono
tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni  e
processi  verbali  trasmessi  all'ufficio  dello  stato  civile   per
comunicare la nascita o la morte di  persone  o  il  rinvenimento  di
bambini abbandonati.