Art. 20. Atti e documenti relativi alle operazioni delle societa' cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a L. 10.000.000 e a L. 30.000.000. Per le societa' cooperative per case popolari ed economiche tale limite e' di L. 200.000.000. Nota: L'esenzione e' applicabile quando concorrano le seguenti condizioni: a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformita' dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualita'; b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori; c) che gli atti e scritti siano posti in essere nel decennio dall'atto di costituzione, siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attivita' di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione delle cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a 20 volte il capitale sociale effettivamente versato. La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio. Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni gia' assegnate ai soci ne' alle assegnazioni ad altri soci di beni gia' comunque precedentemente assegnati.