(Allegato B - art. 20)
                              Art. 20. 
 
  Atti  e  documenti  relativi   alle   operazioni   delle   societa'
cooperative e loro  consorzi  aventi,  rispettivamente,  un  capitale
sociale effettivamente versato non superiore a L. 10.000.000 e  a  L.
30.000.000. 
  Per le societa' cooperative per case popolari  ed  economiche  tale
limite e' di L. 200.000.000. 
 
  Nota: L'esenzione e'  applicabile  quando  concorrano  le  seguenti
condizioni: 
    a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in
conformita' dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni  ed
integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualita'; 
    b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori; 
    c) che gli atti e scritti siano  posti  in  essere  nel  decennio
dall'atto di costituzione, siano previsti dai rispettivi statuti, non
concernano rivendite a terzi o attivita' di mera mediazione e non  si
riferiscano - fatta eccezione delle cooperative per case popolari  ed
economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte  al  controllo
dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale -
a negozi giuridici di valore superiore a 20 volte il capitale sociale
effettivamente versato. 
  La detta esenzione  non  si  applica  agli  assegni  bancari,  alle
cambiali ed ai libretti di risparmio. 
  Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si  estende
alle retrocessioni volontarie dei beni gia'  assegnate  ai  soci  ne'
alle assegnazioni ad altri soci di beni gia' comunque precedentemente
assegnati.