(Allegato B - art. 8)
                               Art. 8. 
 
  Copie, estratti,  certificati,  dichiarazioni  ed  attestazioni  di
qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e  ministri
di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette  ad
ottenere il rilascio dei medesimi. 
  Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e'  necessario
esibire all'ufficio che deve rilasciare  l'atto,  il  certificato  in
carta libera del  sindaco  o  dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza
comprovante  la  iscrizione  del  richiedente  nell'elenco   previsto
dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22  marzo  1945,
n. 173. 
  Domande per il conseguimento  di  sussidi  o  per  l'ammissione  in
istituti di beneficenza e relativi documenti. 
  Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione
che sull'atto risulti tale scopo.