(Convenzione - art. 47)
                            Articolo 47. 
Restrizione particolare del potere di esprimere il  consenso  di  uno
                                Stato 
 
  Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso  di  uno
Stato ad essere vincolato da un determinato trattato e' stato oggetto
di particolari restrizioni, il fatto che detto rappresentante non  ne
abbia tenuto conto non puo'  essere  invocato  come  suscettibile  di
infirmare il consenso da lui espresso, a meno che la restrizione  non
sia stata notificata, prima che tale consenso venisse espresso,  agli
altri Stati che hanno partecipato al negoziato.