(Convenzione - art. 48)
                            Articolo 48. 
                               Errore 
 
  1.  Uno  Stato  puo'  invocare  un  errore  in  un  trattato   come
suscettibile di infirmare il proprio consenso ad essere vincolato dal
trattato stesso quando l'errore verte su di un  fatto  o  su  di  una
situazione che  tale  Stato  supponeva  esistesse  al  momento  della
conclusione del trattato e che  costituiva  base  essenziale  per  il
consenso di detto Stato ad essere vincolato dal trattato. 
  2.  Il  paragrafo  1  non  si  applica  quando  detto  Stato  abbia
contribuito con la sua condotta a tale errore o quando le circostanze
siano state tali che esso avrebbe dovuto essere  a  conoscenza  della
possibilita' di un errore. 
  3. Un errore che riguardi soltanto il modo in cui il  testo  di  un
trattato e' redatto non ne pregiudica la validita'; in tal caso viene
applicato l'articolo 79.