(Convenzione - art. 52)
                            Articolo 52. 
Violenza esercitata su di uno Stato con  le  minacce  o  l'uso  della
                                forza 
 
  Qualsiasi trattato la cui conclusione sia  stata  ottenuta  con  le
minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto
internazionale incorporati nella  Carta  delle  Nazioni  Unite  sara'
ritenuto nullo.