(Regolamento - art. 73)
                               Art. 73 
 
  1. - La vaccinazione contro la febbre gialla puo' essere  richiesta
a tutte le persone che effettuino un  viaggio  internazionale  e  che
siano in partenza da una zona infetta. 
  2. - Allorche' tali  persone  sono  munite  di  un  certificato  di
vaccinazione antiamarillica non ancora valido, esse potranno comunque
essere autorizzate a partire,  ma  all'arrivo  potranno  essere  loro
applicate le disposizioni previste dall'art. 75. 
  3. - Una persona in possesso  di  un  certificato  di  vaccinazione
valido contro la febbre gialla non verra'  considerata  come  persona
sospetta, anche se proviene da una zona infetta. 
  4. - Il vaccino antiamarillico utilizzato dovra'  essere  approvato
dalla Organizzazione e i centri di vaccinazione dovranno essere stati
abilitati dall'Amministrazione sanitaria del territorio in  cui  tali
centri sono situati. L'Organizzazione dovra' ricevere l'assicurazione
che i vaccini utilizzati siano costantemente di qualita' adeguata.