(Regolamento - art. 74)
                               Art. 74 
 
  1. - Il possesso di un certificato valido di vaccinazione contro la
febbre gialla e' obbligatorio per  tutti  i  lavoratori  di  porti  e
aeroporti  situati  in  una  zona  infetta  nonche'  per   i   membri
dell'equipaggio di navi o di aeromobili che fanno scalo in tali porti
o aeroporti. 
  2. - Gli aeromobili che lasciano un aeroporto situato in  una  zona
infetta  saranno  disinsettati  in  conformita'  a  quanto   disposto
dall'art. 26, secondo i metodi raccomandati  dall'Organizzazione;  le
modalita' utilizzate per la disinsettazione saranno trascritte  nella
Dichiarazione generale d'aeromobile, Parte sanitaria, a meno  che  le
Autorita' sanitarie dell'aeroporto di arrivo non  facciano  richiesta
di tale parte della Dichiarazione generale di aeromobile.  Gli  Stati
interessati accetteranno la disinsettazione praticata durante il volo
con dispositivi approvati di disinsettazione a vapore. 
  3. - Le navi che lasciano un porto situato in una zona  in  cui  e'
riscontrata la presenza dell'Aedes aegypti e dirette verso  una  zona
in cui l'Aedes aegypti e' stato eliminato dovranno  essere  mantenute
indenni dall'Aedes aegypti sia allo stato larvale che adulto. 
  4. - Gli aeromobili che lasciano un aeroporto in  cui  e'  presente
l'Aedes aegypti e diretti in una zona in cui l'Aedes aegypti e' stato
eliminato dovranno essere  disinsettati  conformemente  all'art.  26,
secondo i metodi raccomandati dall'Organizzazione.