(Regolamento - art. 75)
                               Art. 75 
 
  Le Autorita' sanitarie di una zona in cui e'  presente  il  vettore
della febbre gialla potranno richiedere che le persone che effettuano
un viaggio internazionale, provenienti da zone infette  e  sprovviste
di un certificato valido di vaccinazione  contro  la  febbre  gialla,
siano isolate fino a quando il certificato acquisti validita'  o  per
la durata di sei giorni a decorrere dall'ultima presunta  esposizione
all'infezione, optando per il periodo piu' breve.