Art. 75 Le Autorita' sanitarie di una zona in cui e' presente il vettore della febbre gialla potranno richiedere che le persone che effettuano un viaggio internazionale, provenienti da zone infette e sprovviste di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla, siano isolate fino a quando il certificato acquisti validita' o per la durata di sei giorni a decorrere dall'ultima presunta esposizione all'infezione, optando per il periodo piu' breve.