(Regolamento - art. 76)
                               Art. 76 
 
  1. - Le persone provenienti da una zona infetta  sprovviste  di  un
certificato valido di vaccinazione contro la  febbre  gialla  e  che,
durante  un  viaggio  internazionale,  debbano  transitare   per   un
aeroporto situato in una zona ove e' presente il vettore della febbre
gialla e che non disponga dei mezzi atti ad assicurare  l'isolamento,
cosi' come previsto all'art. 35, potranno essere  trattenute  per  il
periodo prescritto dall'art. 75 in un  aeroporto  ove  esistano  tali
mezzi a condizione che le Amministrazioni sanitarie dei territori  in
cui sono situati i suddetti aeroporti abbiano stipulato un accordo  a
tale effetto. 
  2.  -  Le  Amministrazioni   sanitarie   interessate   informeranno
l'Organizzazione dell'entrata in vigore e della revoca degli  accordi
di tale natura.  L'Organizzazione  comunichera'  immediatamente  tali
informazioni a tutte le altre Amministrazioni sanitarie.