Art. 77 1. All'arrivo una nave sara' considerata infetta se a bordo esiste un caso di febbre gialla o se tale caso si e' verificato durante il viaggio. Essa sara' considerata sospetta se, in provenienza da una zona infetta, il suo viaggio abbia avuto una durata inferiore a sei giorni o se arrivando nei trenta giorni successivi alla sua partenza da tali zone le Autorita' sanitarie accertino la presenza a bordo dell'Aedes aegypti o di altri vettori della febbre gialla. Tutte le altre navi saranno considerate indenni. 2. - All'arrivo un aeromobile sara' considerato infetto ove esista a bordo un caso di febbre gialla. Esso sara' considerato sospetto ove l'Autorita' sanitaria non sia soddisfatta della disinsettazione effettuata in conformita' al paragrafo 2 dell'art. 74 e ove essa constati l'esistenza di zanzare viventi a bordo dell'aeromobile. Ogni altro aeromobile dovra' essere considerato indenne.