(Regolamento - art. 78)
                               Art. 78 
 
  1. - All'arrivo di una nave o  aeromobile  infetto  o  sospetto  le
Autorita' sanitarie potranno: 
    a) in una zona in cui il vettore della febbre gialla e' presente,
applicare nei confronti di ogni passeggero o  membro  dell'equipaggio
che  lasci  il  mezzo  di  trasporto  e  che  sia  sprovvisto  di  un
certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla, le misure
previste dall'art. 75; 
    b) procedere all'ispezione della nave o  dell'aeromobile  e  alla
distruzione totale dell'Aedes aegypti o di altri vettori della febbre
gialla. 
  In una zona in cui il vettore della febbre gialla e'  presente,  si
potra' inoltre imporre che la nave rimanga alla  distanza  di  almeno
quattrocento metri da terra fino all'esecuzione di tali misure. 
  2. - La nave o aeromobile cessera' di essere considerato infetto  o
sospetto allorche' le misure prescritte dall'Autorita' sanitaria,  in
conformita' a quanto disposto all'art.  39  e  dal  paragrafo  1  del
presente articolo,  siano  state  debitamente  eseguite.  La  nave  o
aeromobile e' ammesso da quel momento alla libera pratica.