(Regolamento - art. 79)
                               Art. 79 
 
  Ad una nave o aeromobile indenne in arrivo, proveniente da una zona
infetta, potranno essere applicate le misure previste  dalla  lettera
b) del paragrafo 1 dell'art. 78. La nave o aeromobile e'  ammesso  da
quel momento alla libera pratica.