Art. 80 Gli Stati non potranno impedire agli aeromobili in arrivo l'atterraggio sui loro aeroporti sanitari se le misure previste al paragrafo 2 dell'art. 74 siano state applicate. In una zona in cui il vettore della febbre gialla e' presente, lo Stato potra' tuttavia indicare uno o piu' aeroporti destinati specificatamente all'atterraggio di aeromobili provenienti da una zona infetta.