(Regolamento - art. 80)
                               Art. 80 
 
  Gli  Stati  non  potranno  impedire  agli  aeromobili   in   arrivo
l'atterraggio sui loro aeroporti sanitari se le  misure  previste  al
paragrafo 2 dell'art. 74 siano state applicate. In una zona in cui il
vettore della febbre gialla e' presente,  lo  Stato  potra'  tuttavia
indicare   uno   o   piu'   aeroporti   destinati    specificatamente
all'atterraggio di aeromobili provenienti da una zona infetta.