(Regolamento - art. 81)
                               Art. 81 
 
  All'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto
in una zona in cui e' presente il vettore  della  febbre  gialla,  le
Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure: 
    a) isolamento, secondo le  disposizioni  dell'art.  75,  di  ogni
persona proveniente da una zona infetta sprovvista di un  certificato
valido di vaccinazione contro la febbre gialla; 
    b) disinsettazione del treno, veicolo stradale o altro  mezzo  di
trasporto se esso proviene da una zona infetta.