Art. 81 All'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto in una zona in cui e' presente il vettore della febbre gialla, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure: a) isolamento, secondo le disposizioni dell'art. 75, di ogni persona proveniente da una zona infetta sprovvista di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla; b) disinsettazione del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto se esso proviene da una zona infetta.