Articolo 43 1. Il Consiglio nel corso della sua prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, passa in rassegna l'annesso C e lo rivede con un voto speciale, determinando in che proporzione i paesi menzionati in tale annesso producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine ("fine" o "flavour"). Il Consiglio puo' successivamente, in qualsiasi momento durante il periodo in vigore del presente Accordo, passare in rassegna e se del caso rivedere l'annesso C con voto speciale. Il Consiglio si avvale, se del caso, del parere di esperti in materia. 2. Le disposizioni del presente Accordo concernenti l'attuazione del piano di gestione della produzione ed il finanziamento delle rel- ative operazioni non si applicano al cacao fine (fine o flavour) di ogni Membro esportatore la cui produzione consiste esclusivamente di cacao fine ("fine" o "flavour"). 3. Il paragrafo 2 di cui sopra si applica anche nel caso di ogni Membro esportatore, la cui produzione e' costituita in parte da cacao fine ("fine" o "flavour"), a concorrenza della percentuale della sua produzione di cacao fine ("fine" o "flavour"). Per quanto riguarda la rimanente parte, si applicano le disposizioni del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione. 4. Qualora il Consiglio constati che la produzione o le esportazioni di questi paesi sono fortemente aumentate esso adotta i provvedimenti necessari per fare in modo che le disposizioni del presente articolo siano adeguatamente applicate. Se constata che tali disposizioni non sono adeguatamente applicate, il paese responsabile e' eliminato dall'annesso C con voto speciale del Consiglio e diviene soggetto a tutte le restrizioni ed obblighi previsti nel presente Accordo. 5. I Membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" o "flavour") non prendono parte al voto sulle questioni rela- tive all'amministrazione del piano di gestione della produzione, salvo quando si tratti della sanzione prevista al paragrafo 4 relativa alla revisione dell'annesso C.