(Accordo - art. 43)
                             Articolo 43 
   1. Il Consiglio nel corso  della  sua  prima  sessione  successiva
all'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  passa  in  rassegna
l'annesso C e lo rivede con un voto  speciale,  determinando  in  che
proporzione i paesi menzionati in tale annesso producono ed esportano
esclusivamente o parzialmente cacao fine  ("fine"  o  "flavour").  Il
Consiglio puo'  successivamente,  in  qualsiasi  momento  durante  il
periodo in vigore del presente Accordo, passare in rassegna e se  del
caso rivedere l'annesso C con voto speciale. Il Consiglio si  avvale,
se del caso, del parere di esperti in materia. 
   2. Le disposizioni del presente Accordo  concernenti  l'attuazione
del piano di gestione della produzione ed il finanziamento delle rel-
ative operazioni non si applicano al cacao fine (fine o  flavour)  di
ogni Membro esportatore la cui produzione consiste esclusivamente  di
cacao fine ("fine" o "flavour"). 
   3. Il paragrafo 2 di cui sopra si applica anche nel caso  di  ogni
Membro esportatore, la cui produzione e' costituita in parte da cacao
fine ("fine" o "flavour"), a concorrenza della percentuale della  sua
produzione di cacao fine ("fine" o "flavour"). Per quanto riguarda la
rimanente parte, si applicano le disposizioni  del  presente  Accordo
relative al piano di gestione della produzione. 
   4.  Qualora  il  Consiglio  constati  che  la  produzione   o   le
esportazioni di questi paesi sono fortemente aumentate esso adotta  i
provvedimenti necessari per fare in  modo  che  le  disposizioni  del
presente articolo siano adeguatamente applicate. Se constata che tali
disposizioni non sono adeguatamente applicate, il paese  responsabile
e' eliminato dall'annesso C con voto speciale del Consiglio e diviene
soggetto a tutte le restrizioni ed  obblighi  previsti  nel  presente
Accordo. 
   5. I  Membri  esportatori  che  producono  unicamente  cacao  fine
("fine" o "flavour") non prendono parte al voto sulle questioni rela-
tive all'amministrazione del  piano  di  gestione  della  produzione,
salvo quando  si  tratti  della  sanzione  prevista  al  paragrafo  4
relativa alla revisione dell'annesso C.