(Convenzione - art. 46)
                             Articolo 46 
                           Uso dei termini 
   Ai fini della presente Convenzione: 
   a) per "Stato-arcipelago" s'intende uno Stato interamente 
      costituito da uno o piu' arcipelaghi ed eventualmente da  altre
isole; 
   b) per "arcipelago" si intende un gruppo di isole, ivi incluse 
      parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, 
      che siano cosi' strettamente interconnessi tra loro da formare 
      intrinsecamente  un  unico  insieme  geografico,  economico   e
politico, oppure siano storicamente considerati come tale.