(Convenzione - art. 49)
                             Articolo 49 
Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino
        e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante 
   1. La sovranita' di uno Stato-arcipelago  si  estende  alle  acque
comprese all'interno delle  linee  di  base  arcipelagiche  tracciate
conformemente  all'articolo  47,  definite   "acque   arcipelagiche",
indipendentemente dalla loro profondita' o distanza dalla costa. 
   2. Tale sovranita' si estende allo  spazio  aereo  soprastante  le
acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e  al  suo  sottosuolo,
nonche' alle risorse ivi contenute. 
   3. Tale sovranita' viene esercitata  conformemente  alla  presente
Parte. 
   4. Il regime del passaggio nei corridoi di traffico  arcipelagici,
stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun  altro  modo
il  regime  giuridico  delle  acque  arcipelagiche,  ivi  compresi  i
corridoi di traffico, ne' l'esercizio di sovranita', da  parte  dello
Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul
relativo fondo  marino,  sul  suo  sottosuolo  e  sulle  risorse  ivi
contenute.