(Convenzione - art. 51)
                             Articolo 51 
Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e  cavi  sottomarini
                              in opera 
   1.  Senza  pregiudizio  dell'articolo  49,  gli   Stati-arcipelago
rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti
di pesca tradizionali e altre attivita'  legittime  esercitate  dagli
Stati limitrofi, in certe zone che ricadono  all'interno  delle  loro
acque arcipelagiche. I termini e le condizioni  per  l'esercizio  dei
diritti e delle attivita' in questione, nonche'  la  loro  natura  ed
estensione e le zone entro le quali essi vengono esercitati,  vengono
disciplinati  con  accordi  bilaterali  stipulati  dagli   Stati   su
richiesta di uno qualunque di essi. Tali diritti non  possono  essere
trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o  con  soggetti
aventi la sua nazionalita'. 
   2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i  cavi  sottomarini  gia'
messi in opera da altri Stati, che attraversino le  sue  acque  senza
toccare  la  costa.   Uno   Stato-arcipelago   deve   consentire   la
manutenzione e la sostituzione di tali cavi,  non  appena  sia  stato
informato della loro posizione e della intenzione  di  riparazioni  o
sostituzioni.