Articolo 52 Diritto di passaggio inoffensivo 1. Alle condizioni dell'articolo 53 e senza pregiudizio dell'articolo 50, le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso le acque arcipelagiche, definito nella Parte II, sezione 3. 2. Lo Stato-arcipelago, senza effettuare discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, puo' sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipelagiche, l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere se tale misura si rende indispensabile per proteggere la propria sicurezza. La sospensione entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicita'.