(Convenzione - art. 52)
                             Articolo 52 
                  Diritto di passaggio inoffensivo 
   1.  Alle  condizioni  dell'articolo   53   e   senza   pregiudizio
dell'articolo 50, le navi di tutti gli Stati godono  del  diritto  di
passaggio inoffensivo attraverso  le  acque  arcipelagiche,  definito
nella Parte II, sezione 3. 
   2.  Lo  Stato-arcipelago,  senza  effettuare  discriminazioni   di
diritto  o   di   fatto   tra   navi   straniere,   puo'   sospendere
temporaneamente,   in   zone   specifiche   delle    proprie    acque
arcipelagiche, l'esercizio del diritto di  passaggio  inoffensivo  da
parte di navi straniere se tale misura si  rende  indispensabile  per
proteggere la propria sicurezza. La sospensione entra in vigore  solo
dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicita'.