(Convenzione - art. 53)
                             Articolo 53 
     Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici 
   1. Uno Stato-arcipelago puo'  istituire  corridoi  di  traffico  e
rotte aeree nello spazio  aereo  soprastante,  che  siano  idonei  al
passaggio  continuo  e  rapido  di  navi   e   aeromobili   stranieri
all'interno o al di sopra delle proprie  acque  arcipelagiche  e  nel
mare territoriale ad esse adiacente. 
   2. Tutte le navi e tutti gli  aeromobili  godono  del  diritto  di
passaggio in tali corridoi di traffico arcipelagici e rotte aeree. 
   3. Per  "passaggio  di  traffico  nei  corridoi  arcipelagici"  si
intende  l'esercizio   dei   diritti   di   navigazione   e   sorvolo
conformemente  alla  presente  Convenzione  e  secondo   le   normali
modalita' di navigazione, al solo fine del transito continuo,  rapido
e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare  o  zona  economica
esclusiva e un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva. 
   4. Tali corridoi di traffico e rotte aeree attraversano  le  acque
arcipelagiche e il mare territoriale adiacente, e  comprendono  tutte
le  rotte  di  passaggio  normalmente  usate   per   la   navigazione
internazionale nelle acque  arcipelagiche  o  per  il  sorvolo  nello
spazio aereo soprastante nonche', per quanto riguarda le navi,  tutti
i normali canali di navigazione all'interno di tali  rotte,  restando
inteso che non si rendera' necessario istituire ulteriori  rotte,  di
convenienza comparabile, tra gli stessi punti di entrata e di uscita. 
   5. Tali corridoi di traffico e rotte aeree sono  definiti  da  una
serie di linee assiali continue che congiungono i  punti  di  entrata
delle rotte di passaggio ai punti di uscita. Durante il passaggio nei
corridoi arcipelagici le navi e gli aeromobili non devono discostarsi
di oltre 25 miglia marine da  ciascun  lato  di  tali  linee  assiali
mantenendosi tuttavia a una distanza dalla costa non inferiore al 10%
della distanza che separa i punti piu' vicini delle isole situate  ai
lati del corridoio. 
   6.  Uno  Stato-arcipelago  che  indichi   corridoi   di   traffico
conformemente al presente articolo puo' anche prescrivere  schemi  di
separazione del traffico per garantire  la  sicurezza  del  passaggio
delle navi che attraversano canali di larghezza limitata  all'interno
di tali corridoi. 
   7. Quando le circostanze lo esigano e dopo  aver  dato  la  debita
diffusione al provvedimento, uno Stato-arcipelago puo'  modificare  i
corridoi di  traffico  e  gli  schemi  di  separazione  del  traffico
precedentemente indicati o prescritti. 
   8. Tali corridoi di traffico e schemi di separazione del  traffico
debbono  essere  conformi  alle  norme  internazionali   generalmente
accettate. 
   9. Per indicare o  sostituire  corridoi  di  traffico  oppure  per
prescrivere o sostituire schemi  di  separazione  del  traffico,  uno
Stato-arcipelago    deve    sottoporre    le    relative     proposte
all'organizzazione internazionale competente. 
   Tale organizzazione puo' adottare  esclusivamente  i  corridoi  di
traffico o gli schemi di separazione del  traffico  che  siano  stati
concordati con lo Stato-arcipelago, e solo  allora  qust'ultimo  puo'
indicare, prescrivere, o indicare gli stessi. 
   10.  Lo  Stato-arcipelago  deve  indicare  chiaramente,  su  carte
nautiche alle quali viene data la debita diffusione, la linea assiale
dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione  del  traffico
da esso stesso indicati o prescritti. 
   11. Le navi in passaggio nei  corridoi  di  traffico  arcipelagici
rispettano  tali  corridoi  e  schemi  di  separazione  del  traffico
indicati o prescritti conformemente al presente articolo. 
   12. Se uno Stato-arcipelago non istituisce corridoi di traffico  o
rotte aeree,  il  diritto  di  passaggio  nei  corridoi  di  traffico
arcipelagici puo' essere esercitato utilizzando le rotte  normalmente
seguite per la navigazione internazionale.