Articolo 53 Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici 1. Uno Stato-arcipelago puo' istituire corridoi di traffico e rotte aeree nello spazio aereo soprastante, che siano idonei al passaggio continuo e rapido di navi e aeromobili stranieri all'interno o al di sopra delle proprie acque arcipelagiche e nel mare territoriale ad esse adiacente. 2. Tutte le navi e tutti gli aeromobili godono del diritto di passaggio in tali corridoi di traffico arcipelagici e rotte aeree. 3. Per "passaggio di traffico nei corridoi arcipelagici" si intende l'esercizio dei diritti di navigazione e sorvolo conformemente alla presente Convenzione e secondo le normali modalita' di navigazione, al solo fine del transito continuo, rapido e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva. 4. Tali corridoi di traffico e rotte aeree attraversano le acque arcipelagiche e il mare territoriale adiacente, e comprendono tutte le rotte di passaggio normalmente usate per la navigazione internazionale nelle acque arcipelagiche o per il sorvolo nello spazio aereo soprastante nonche', per quanto riguarda le navi, tutti i normali canali di navigazione all'interno di tali rotte, restando inteso che non si rendera' necessario istituire ulteriori rotte, di convenienza comparabile, tra gli stessi punti di entrata e di uscita. 5. Tali corridoi di traffico e rotte aeree sono definiti da una serie di linee assiali continue che congiungono i punti di entrata delle rotte di passaggio ai punti di uscita. Durante il passaggio nei corridoi arcipelagici le navi e gli aeromobili non devono discostarsi di oltre 25 miglia marine da ciascun lato di tali linee assiali mantenendosi tuttavia a una distanza dalla costa non inferiore al 10% della distanza che separa i punti piu' vicini delle isole situate ai lati del corridoio. 6. Uno Stato-arcipelago che indichi corridoi di traffico conformemente al presente articolo puo' anche prescrivere schemi di separazione del traffico per garantire la sicurezza del passaggio delle navi che attraversano canali di larghezza limitata all'interno di tali corridoi. 7. Quando le circostanze lo esigano e dopo aver dato la debita diffusione al provvedimento, uno Stato-arcipelago puo' modificare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico precedentemente indicati o prescritti. 8. Tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate. 9. Per indicare o sostituire corridoi di traffico oppure per prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, uno Stato-arcipelago deve sottoporre le relative proposte all'organizzazione internazionale competente. Tale organizzazione puo' adottare esclusivamente i corridoi di traffico o gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con lo Stato-arcipelago, e solo allora qust'ultimo puo' indicare, prescrivere, o indicare gli stessi. 10. Lo Stato-arcipelago deve indicare chiaramente, su carte nautiche alle quali viene data la debita diffusione, la linea assiale dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione del traffico da esso stesso indicati o prescritti. 11. Le navi in passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici rispettano tali corridoi e schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo. 12. Se uno Stato-arcipelago non istituisce corridoi di traffico o rotte aeree, il diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici puo' essere esercitato utilizzando le rotte normalmente seguite per la navigazione internazionale.