(Statuto-art. 112)
                            Articolo 112 
                     Assemblea degli Stati parti 
1. E' istituita un'Assemblea di Stati  parti  del  presente  Statuto.
   Ciascuno Stato parte dispone di un rappresentante che puo'  essere
   assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri  Stati  che  hanno
   firmato  lo  Statuto   o   l'Atto   finale   possono   partecipare
   all'Assemblea a titolo di osservatori. 
2. L'Assemblea: 
a)  esamina  ed  adotta,  se  del  caso,  le  raccomandazioni   della
Commissione preparatoria; 
b) impartisce alla  Presidenza,  al  Procuratore  ed  al  Cancelliere
orientamenti generali per l'amministrazione della Corte; 
c) esamina i rapporti  e  le  attivita'  dell'Ufficio  di  Presidenza
   istituito  in  forza  del  paragrafo  3  e  prende  provvedimenti,
   appropriati; 
d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte; 
e)  decide  in  conformita'  con  l'articolo  36  se  sia   opportuno
modificare, se del caso, il numero dei giudici; 
f) esamina in conformita' con l'articolo 87, paragrafi  5  e  7  ogni
questione relativa alla mancanza di cooperazione; 
g) espleta ogni altra funzione compatibile con  le  disposizioni  del
   presente Statuto e con le Regole Procedurali e  di  Ammissibilita'
   delle Prove. 
3. a) L'Assemblea avra' un  Ufficio  di  Presidenza  composto  da  un
   presidente, due vicepresidenti e 18  membri  da  essa  eletti  con
   mandati triennali ; 
(b) L'Ufficio  di  Presidenza  avra'  carattere  rappresentativo,  in
   considerazione, fra l'altro, di un'equa distribuzione geografica e
   di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici
   del mondo. 
(c) L'Ufficio  di  Presidenza  si  riunisce,   ogni   qualvolta   sia
   necessario, ma almeno una volta l'anno. Esso  assiste  l'Assemblea
   nell'espletamento delle sue responsabilita'. 
4. L'Assemblea puo' istituire tutti gli organi sussidiari che giudica
   necessari,  ivi  compreso  un  organo   di   sovraintendenza   per
   l'ispezione, la valutazione e  l'investigazione  della  Corte,  al
   fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento. 
5. Il presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o  loro
   rappresentanti possono partecipare, come opportuno, alle  riunioni
   dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. 
6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno e, se le  circostanze  lo
   esigono tiene sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o
   presso  la  sede  principale  delle  Nazioni   Unite.   Salvo   se
   diversamente  specificato  nel  presente  Statuto,   le   sessioni
   straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio di  Presidenza
   d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti. 
7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovra' essere
   fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell'Assemblea e
   nell'Ufficio di Presidenza. Se non si  raggiunge  il  consenso,  e
   salvo se diversamente stabilito nello Statuto: 
a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una
   maggioranza di due terzi dei presenti e votanti a  condizione  che
   una maggioranza assoluta di Stati parti costituisca il quorum  per
   la votazione; 
b) le decisioni su questioni  di  procedura  devono  essere  adottate
   mediante una maggioranza semplice degli  Stati  parti  presenti  e
   votanti. 
8. Uno Stato parte, che e' in  ritardo  con  il  pagamento  dei  suoi
   contributi finanziari alle spese della Corte non dispone  di  voto
   in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza, se l'ammontare dei suoi
   versamenti non  pagati  e'  pari  o  superiore  all'ammontare  dei
   contributi dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia
   l'Assemblea  puo'  autorizzare  tale  Stato  parte  a  votare   in
   Assemblea  e  nell'Ufficio  di  Presidenza  quando   accerti   che
   l'inadempienza di  pagamento  e'  dovuta  a  condizioni  che,  non
   dipendono dal controllo dello Stato Parte. 
9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura. 
10. Le lingue  ufficiali  e  di  lavoro  dell'Assemblea  sono  quelle
dell'Assemblea, Generale delle Nazioni Unite.