(Convenzione-art. 72)
(( Articolo 72 - Emendamenti 
 
  1 Ogni emendamento  alla  presente  Convenzione,  proposto  da  una
Parte, deve essere comunicato al Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del  Consiglio
d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione  europea,
a  ogni  Stato  invitato   a   firmare   la   presente   Convenzione,
conformemente alle disposizioni  dell'articolo  75,  nonche'  a  ogni
Stato invitato ad aderire alla  presente  Convenzione,  conformemente
alle disposizioni dell'articolo 76. 
  2  Il  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio   d'Europa   esamina
l'emendamento  proposto  e,  dopo  avere  consultato  le  Parti  alla
Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare
l'emendamento con la maggioranza  prevista  all'Articolo  20.d  dello
statuto del Consiglio d'Europa. 
  3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato  dei  Ministri
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e' trasmesso  alle
Parti per accettazione. 4 Ogni emendamento adottato conformemente  al
paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo  alla
scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le  Parti
hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione. ))