(Accordo-art. 57)
                              Art. 57. 
                          Firma e deposito 
 
  (1)  Il  presente  Accordo,  depositato  presso  il  Governo  della
Repubblica Popolare  Cinese  (di  seguito  il  «depositario»),  resta
aperto alla firma dei Governi dei  Paesi  enumerati  nell'allegato  A
fino al 31 dicembre 2015. 
  (2) Il depositario invia copie certificate  conformi  del  presente
Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che  divengono  membri
della Banca.