Art. 57. Firma e deposito (1) Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell'allegato A fino al 31 dicembre 2015. (2) Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.