(Accordo-art. 58)
                              Art. 58. 
                Ratifica, accettazione o approvazione 
 
  (1)   Il   presente   Accordo   e'   sottoposto   alla    ratifica,
all'accettazione o all'approvazione dei firmatari, i quali depositano
i pertinenti strumenti presso il depositario  entro  il  31  dicembre
2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio
dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo
l'articolo 28. Il depositario da' debito  avviso  di  ogni  deposito,
indicandone la data, agli altri firmatari. 
  (2) Il firmatario il cui  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione sia depositato prima della data di entrata in vigore del
presente Accordo diviene membro della Banca alla data di  entrata  in
vigore. Ogni altro firmatario che si sia conformato al  disposto  del
paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio
strumento di ratifica, accettazione o approvazione.