Art. 58. Ratifica, accettazione o approvazione (1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari, i quali depositano i pertinenti strumenti presso il depositario entro il 31 dicembre 2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28. Il depositario da' debito avviso di ogni deposito, indicandone la data, agli altri firmatari. (2) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione sia depositato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo diviene membro della Banca alla data di entrata in vigore. Ogni altro firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.