(Accordo-art. 59)
                              Art. 59. 
                          Entrata in vigore 
 
  Il  presente  Accordo  entra  in  vigore  non  appena  siano  stati
depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione  di
almeno  dieci  (10)  firmatari,  le  cui   sottoscrizioni   iniziali,
conformemente all'Allegato A, rappresentino  complessivamente  almeno
il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.