Art. 59. Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci (10) firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali, conformemente all'Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.