(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                    ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
  Il   Consiglio   dei   Governatori   definisce   le   regole    per
l'organizzazione di ogni  elezione  di  Amministratori  conformemente
alle seguenti disposizioni. 
  1. Circoscrizioni.  Ogni  Amministratore  rappresenta  uno  o  piu'
membri di una circoscrizione. Il totale dei diritti di voto  cumulati
di  ogni  circoscrizione  costituisce   il   numero   di   voti   che
l'Amministratore puo' esprimere secondo l'articolo 28 paragrafo 3. 
  2. Diritti di voto delle  circoscrizioni.  Per  ogni  elezione,  il
Consiglio  dei  Governatori  stabilisce  una  percentuale  minima  di
diritti di voto delle circoscrizioni per  gli  Amministratori  eletti
dai Governatori che rappresentano i membri regionali  (Amministratori
regionali)  e  una  percentuale  minima  di  diritti  di  voto  delle
circoscrizioni per gli  Amministratori  eletti  dai  Governatori  che
rappresentano i membri non regionali (Amministratori non regionali). 
    a) La percentuale minima  per  gli  Amministratori  regionali  e'
fissata sotto forma  di  percentuale  del  totale  dei  voti  di  cui
dispongono  i  Governatori  che  rappresentano  i  membri   regionali
(Governatori regionali).  La  percentuale  minima  iniziale  per  gli
Amministratori regionali e' fissata al 6%. 
    b) La percentuale minima per gli Amministratori non regionali  e'
fissata sotto forma  di  percentuale  del  totale  dei  voti  di  cui
dispongono i Governatori che rappresentano  i  membri  non  regionali
(Governatori non regionali). La percentuale minima iniziale  per  gli
Amministratori non regionali e' fissata al 15%. 
  3. Percentuale di adeguamento. Per adeguare i diritti di  voto  tra
le circoscrizioni  quando  sono  necessari  piu'  turni  di  elezione
conformemente  al  paragrafo  7,   il   Consiglio   dei   Governatori
stabilisce, per ogni elezione, una percentuale di adeguamento per gli
Amministratori regionali e una percentuale  di  adeguamento  per  gli
Amministratori non regionali. Le percentuali  di  adeguamento  devono
essere superiori alle percentuali minime corrispondenti. 
    a) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali
e' fissata sotto forma di percentuale del  totale  dei  voti  di  cui
dispongono i Governatori regionali.  La  percentuale  di  adeguamento
iniziale per gli Amministratori regionali e' fissata al 15%. 
    b) La percentuale  di  adeguamento  per  gli  Amministratori  non
regionali e' fissata sotto forma di percentuale del totale  dei  voti
di cui dispongono i Governatori  non  regionali.  La  percentuale  di
adeguamento iniziale per gli Amministratori non regionali e'  fissata
al 60%. 
  4. Numero  di  candidati.  Per  ogni  elezione,  il  Consiglio  dei
Governatori stabilisce il numero di  Amministratori  regionali  e  di
Amministratori non regionali da eleggere alla  luce  delle  decisioni
sul formato e sulla composizione  del  Consiglio  di  amministrazione
prese conformemente all'articolo 25 paragrafo 2. 
    a) Il numero iniziale degli Amministratori regionali  e'  fissato
in nove. 
    b) Il numero  iniziale  degli  Amministratori  non  regionali  e'
fissato in tre. 
  5. Designazione dei candidati. Ogni Governatore puo'  designare  un
solo  candidato.  I  candidati  ad  Amministratore   regionale   sono
designati dai Governatori regionali. I  candidati  ad  Amministratore
non regionale sono designati dai Governatori non regionali. 
  6. Votazione. Ogni Governatore puo' votare per un solo candidato  e
tutti i voti di cui dispone il  membro  che  l'ha  designato  secondo
l'articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli  Amministratori
regionali sono eletti mediante votazione dai  Governatori  regionali.
Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante  votazione  dai
Governatori non regionali. 
  7. Primo turno. Al primo turno,  i  candidati  che  raggiungono  il
maggior  numero  di  voti  fino  al  raggiungimento  del  numero   di
Amministratori da eleggere sono eletti Amministratori a condizione di
aver raccolto un  numero  di  voti  sufficiente  per  raggiungere  la
percentuale minima applicabile. 
    a) Se il numero di Amministratori  richiesto  non  e'  eletto  al
primo  turno  e  il  numero  di  candidati  era  pari  al  numero  di
Amministratori da eleggere, il Consiglio dei Governatori stabilisce i
passi ulteriori per portare a termine l'elezione degli Amministratori
regionali o degli Amministratori non regionali, a seconda dei casi. 
  8. Turni successivi. Se il numero di Amministratori  richiesto  non
e' eletto al primo turno e il numero di candidati  era  superiore  al
numero di Amministratori da eleggere, si tengono i  turni  successivi
necessari. Nei turni successivi: 
    a) il candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel turno
precedente non puo' ripresentarsi; 
    b) votano unicamente: i) i Governatori che nel  turno  precedente
hanno votato per un candidato non eletto; e ii) i Governatori  i  cui
voti per un candidato eletto hanno aumentato  il  numero  di  voti  a
favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento
applicabile prevista alla seguente lettera c; 
    c) i voti di tutti i Governatori che votano  per  un  determinato
candidato sono sommati in ordine  decrescente  fino  a  che  non  sia
superato  il  numero  di  voti  che  rappresenta  la  percentuale  di
adeguamento applicabile. Si presume che i Governatori i cui voti sono
stati presi in considerazione  in  questo  calcolo  abbiano  espresso
tutti i voti a favore di tale Amministratore, compreso il Governatore
i cui voti hanno fatto passare il totale dei voti al di  sopra  della
percentuale  di  adeguamento.  Si  presume  altresi'  che  gli  altri
Governatori, i cui voti non sono stati  presi  in  considerazione  in
questo calcolo, abbiano aumentato il numero totale dei voti a  favore
di tale candidato al di sopra della percentuale di  adeguamento  e  i
voti  di  questi  Governatori  non  sono  presi   in   considerazione
nell'elezione di tale candidato. Questi  ultimi  Governatori  possono
votare al turno successivo; 
    d) se in un turno  resta  un  solo  Amministratore  da  eleggere,
quest'ultimo puo' essere eletto con la maggioranza semplice dei  voti
restanti.  Si  presume  che  tutti  questi  voti   restanti   abbiano
contribuito all'elezione dell'ultimo Amministratore. 
  9. Attribuzione  dei  voti.  Ogni  Governatore  che  non  partecipa
all'elezione o i cui  voti  non  contribuiscono  all'elezione  di  un
Amministratore  puo'  attribuire  i  voti  di  cui   dispone   a   un
Amministratore eletto, a  condizione  che  abbia  ottenuto  l'accordo
preliminare  di  tutti  i   Governatori   che   hanno   eletto   tale
Amministratore. 
  10. Privilegi dei membri fondatori. La designazione e la  votazione
degli Amministratori da parte dei Governatori nonche' la nomina degli
Amministratori supplenti da parte degli Amministratori rispettano  il
principio secondo cui ogni  membro  fondatore  ha  il  privilegio  di
designare l'Amministratore o un Amministratore  supplente  della  sua
circoscrizione a titolo permanente o a rotazione.