Allegato B ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Il Consiglio dei Governatori definisce le regole per l'organizzazione di ogni elezione di Amministratori conformemente alle seguenti disposizioni. 1. Circoscrizioni. Ogni Amministratore rappresenta uno o piu' membri di una circoscrizione. Il totale dei diritti di voto cumulati di ogni circoscrizione costituisce il numero di voti che l'Amministratore puo' esprimere secondo l'articolo 28 paragrafo 3. 2. Diritti di voto delle circoscrizioni. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali (Amministratori regionali) e una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali (Amministratori non regionali). a) La percentuale minima per gli Amministratori regionali e' fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri regionali (Governatori regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori regionali e' fissata al 6%. b) La percentuale minima per gli Amministratori non regionali e' fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri non regionali (Governatori non regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori non regionali e' fissata al 15%. 3. Percentuale di adeguamento. Per adeguare i diritti di voto tra le circoscrizioni quando sono necessari piu' turni di elezione conformemente al paragrafo 7, il Consiglio dei Governatori stabilisce, per ogni elezione, una percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali e una percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali. Le percentuali di adeguamento devono essere superiori alle percentuali minime corrispondenti. a) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali e' fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori regionali e' fissata al 15%. b) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali e' fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori non regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori non regionali e' fissata al 60%. 4. Numero di candidati. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero di Amministratori regionali e di Amministratori non regionali da eleggere alla luce delle decisioni sul formato e sulla composizione del Consiglio di amministrazione prese conformemente all'articolo 25 paragrafo 2. a) Il numero iniziale degli Amministratori regionali e' fissato in nove. b) Il numero iniziale degli Amministratori non regionali e' fissato in tre. 5. Designazione dei candidati. Ogni Governatore puo' designare un solo candidato. I candidati ad Amministratore regionale sono designati dai Governatori regionali. I candidati ad Amministratore non regionale sono designati dai Governatori non regionali. 6. Votazione. Ogni Governatore puo' votare per un solo candidato e tutti i voti di cui dispone il membro che l'ha designato secondo l'articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli Amministratori regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori regionali. Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori non regionali. 7. Primo turno. Al primo turno, i candidati che raggiungono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di Amministratori da eleggere sono eletti Amministratori a condizione di aver raccolto un numero di voti sufficiente per raggiungere la percentuale minima applicabile. a) Se il numero di Amministratori richiesto non e' eletto al primo turno e il numero di candidati era pari al numero di Amministratori da eleggere, il Consiglio dei Governatori stabilisce i passi ulteriori per portare a termine l'elezione degli Amministratori regionali o degli Amministratori non regionali, a seconda dei casi. 8. Turni successivi. Se il numero di Amministratori richiesto non e' eletto al primo turno e il numero di candidati era superiore al numero di Amministratori da eleggere, si tengono i turni successivi necessari. Nei turni successivi: a) il candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel turno precedente non puo' ripresentarsi; b) votano unicamente: i) i Governatori che nel turno precedente hanno votato per un candidato non eletto; e ii) i Governatori i cui voti per un candidato eletto hanno aumentato il numero di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento applicabile prevista alla seguente lettera c; c) i voti di tutti i Governatori che votano per un determinato candidato sono sommati in ordine decrescente fino a che non sia superato il numero di voti che rappresenta la percentuale di adeguamento applicabile. Si presume che i Governatori i cui voti sono stati presi in considerazione in questo calcolo abbiano espresso tutti i voti a favore di tale Amministratore, compreso il Governatore i cui voti hanno fatto passare il totale dei voti al di sopra della percentuale di adeguamento. Si presume altresi' che gli altri Governatori, i cui voti non sono stati presi in considerazione in questo calcolo, abbiano aumentato il numero totale dei voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento e i voti di questi Governatori non sono presi in considerazione nell'elezione di tale candidato. Questi ultimi Governatori possono votare al turno successivo; d) se in un turno resta un solo Amministratore da eleggere, quest'ultimo puo' essere eletto con la maggioranza semplice dei voti restanti. Si presume che tutti questi voti restanti abbiano contribuito all'elezione dell'ultimo Amministratore. 9. Attribuzione dei voti. Ogni Governatore che non partecipa all'elezione o i cui voti non contribuiscono all'elezione di un Amministratore puo' attribuire i voti di cui dispone a un Amministratore eletto, a condizione che abbia ottenuto l'accordo preliminare di tutti i Governatori che hanno eletto tale Amministratore. 10. Privilegi dei membri fondatori. La designazione e la votazione degli Amministratori da parte dei Governatori nonche' la nomina degli Amministratori supplenti da parte degli Amministratori rispettano il principio secondo cui ogni membro fondatore ha il privilegio di designare l'Amministratore o un Amministratore supplente della sua circoscrizione a titolo permanente o a rotazione.