Art. 3. Istanza di adesione 1. L'istanza di adesione al Fondo, di cui all'art. 16 dello statuto, sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, e' inviata a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ed e' corredata: - per i soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello statuto, dalla documentazione identificativa del richiedente e dall'indicazione dei servizi e attivita' di investimento per i quali si intende richiedere l'autorizzazione alla competente Autorita' di vigilanza; - per i soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello statuto, da copia del provvedimento autorizzativo alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento e del servizio accessorio cosi' come definiti dall'art. 2 dello statuto e relativa Appendice, rilasciato dalla competente Autorita' dello Stato di origine. 2. Il Fondo comunica ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dello statuto, l'adesione. Tale comunicazione e' inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e l'autenticita' della sottoscrizione. 3. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello statuto, i soggetti aderenti informano i clienti investitori sull'adesione al Fondo e sull'indennizzo previsto dagli articoli 28 e 29 dello statuto. Le informazioni sono fornite nella lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante le succursali dei soggetti aderenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), dello statuto, insediate all'estero. L'adesione al Fondo deve essere indicata negli atti e nella corrispondenza dei soggetti aderenti.