(Regolamento-art. 3)
                               Art. 3. 
                         Istanza di adesione 
 
    1. L'istanza di adesione al  Fondo,  di  cui  all'art.  16  dello
statuto, sottoscritta con  firma  digitale  o  autografa  dal  legale
rappresentante, e' inviata a mezzo posta  elettronica  certificata  o
con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento  ed  e'
corredata: 
      - per i soggetti di cui all'art. 16, comma  1,  dello  statuto,
dalla    documentazione    identificativa    del    richiedente     e
dall'indicazione dei servizi e attivita' di investimento per i  quali
si intende richiedere l'autorizzazione alla competente  Autorita'  di
vigilanza; 
      - per i soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello statuto, da
copia del provvedimento autorizzativo alla prestazione dei servizi  e
attivita' di  investimento  e  del  servizio  accessorio  cosi'  come
definiti dall'art. 2 dello statuto e relativa  Appendice,  rilasciato
dalla competente Autorita' dello Stato di origine. 
    2. Il Fondo comunica ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2,
dello statuto, l'adesione. Tale  comunicazione  e'  inviata  a  mezzo
posta elettronica certificata con firma  digitale  o  con  mezzi  che
garantiscano la  prova  dell'avvenuto  ricevimento  e  l'autenticita'
della sottoscrizione. 
    3. Ai sensi dell'art. 16, comma  5,  dello  statuto,  i  soggetti
aderenti informano i clienti investitori  sull'adesione  al  Fondo  e
sull'indennizzo previsto dagli articoli 28 e  29  dello  statuto.  Le
informazioni sono  fornite  nella  lingua  italiana  e  nella  lingua
ufficiale dello Stato ospitante le succursali dei  soggetti  aderenti
di cui all'art. 16, comma 1, lettera  a),  dello  statuto,  insediate
all'estero. L'adesione al Fondo deve essere  indicata  negli  atti  e
nella corrispondenza dei soggetti aderenti.